(massima n. 1)
L'istituto della revisione, di cui agli artt. 629 e segg. c.p.p., non è applicabile nel caso di sopravvenienza di nuove prove che siano idonee a dimostrare la legittima provenienza dei beni che siano stati confiscati in base alla legislazione antimafia. In tal caso l'interessato può ottenere la revoca della confisca tramite incidente di esecuzione, e il giudice investito dell'incidente può rimettere la parte davanti al giudice civile, a norma degli artt. 676, comma secondo, e 263, comma terzo, c.p.p. Allorché, invece, le nuove prove mirano ad escludere anche la pericolosità sociale, accertata definitivamente nel procedimento di prevenzione, il sottoposto o anche il terzo interessato può avvalersi dell'istituto della revoca di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.