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Articolo 617 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Motivazione e deposito

Dispositivo dell'art. 617 Codice di procedura penale

1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità(1).

Note

(1) Ex art. 174 disp. att. del presente codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Ratio Legis

La norma in esame trova la propria ratio nella funzione propria della motivazione, la quale risponde ad una precisa esigenza di garanzia.

Spiegazione dell'art. 617 Codice di procedura penale

Nelle ipotesi in cui il giudizio in cassazione si sia svolto in forma dibattimentale (v. art. 614) la sentenza è deliberata in camera di consiglio subito dopo il termine della pubblica udienza, tranne quando, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra prossima udienza.

La corte procede ai sensi dell'articolo 527 per quanto concerne la deliberazione della sentenza.

Subito dopo la deliberazione, la sentenza viene pubblicata mediante lettura del dispositivo tramite il presidente o un consigliere da lui delegato. Alla sottoscrizione del dispositivo procede invece solo il presidente.

Ai sensi del presente articolo, una volta conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere delegato redige la motivazione.

La sentenza, una volta sottoscritta dal presidente o dall'estensore, va depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione (anche se il mancato rispetto di tale termine non ha alcuna conseguenza).

Si ricordi che nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione ex art. 173 disp. att. del presente codice.

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