(massima n. 1)
La condotta del delitto di favoreggiamento personale deve consistere in un'attivitą che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini provocando, quindi, una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere.