Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3129 del 30 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta del delitto di favoreggiamento personale deve consistere in un'attivitą che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini provocando, quindi, una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere.

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