Cass. pen. n. 19541/2024
In tema di giudizio di appello, le decisioni su questioni sorte nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle attinenti all'ammissione o alla revoca delle prove, non richiede l'assunzione di una deliberazione nelle forme previste dall'art. 527 cod. proc. pen., non essendo prescritta alcuna specifica modalità per l'adozione delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse viziata da nullità la decisione con cui era stata disposta la revoca parziale del provvedimento di rinnovazione istruttoria in appello, assunta, in aula, dal solo presidente del collegio, nel corso dell'udienza).
Cass. pen. n. 13964/2008
Non costituisce atto abnorme la lettura in pubblica udienza di un dispositivo preceduto da deliberazione avvenuta in luogo diverso da quello in cui ha avuto luogo il dibattimento, quando il differimento temporale della deliberazione, dovuto alla distanza del luogo scelto come camera di consiglio, sia tanto breve da non inficiarne l'immediatezza, e non risulti violato il principio di segretezza della stessa. (Nella specie, il giudicante, all'esito del dibattimento celebrato in un'aula appositamente allestita all'interno di una struttura alberghiera sita nei pressi dell'ufficio giudiziario, si era ritirato in camera di consiglio nel proprio ufficio, all'interno del palazzo di giustizia). (Dichiara inammissibile, Trib. Larino, 13 luglio 2007).
Cass. pen. n. 22327/2002
Il giudice penale che abbia concorso, in Camera di Consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto - trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio - di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del Collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto. Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile. (Fattispecie relativa a imputazione di concorso cosiddetto "esterno" in associazione di tipo mafioso).
Cass. pen. n. 4974/1999
Nel giudizio di Corte d'Assise l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, all'occorrenza, il giudice popolare effettivo assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, sicché va esclusa la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, segnando solo la chiusura del dibattimento l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata alla camera di consiglio dei giudici aggiunti.