Ai sensi dell'articolo
610, su richiesta del
procuratore generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, il presidente può assegnare il ricorso alle
Sezioni Unite, quando le questioni trattate nel ricorso rivestano
particolare importanza oppure quando vi sia un contrasto tra statuizioni di diverse sezioni in merito allo stesso argomento.
Come risaputo, le sentenze delle Sezioni Unite rivestono una particolare importanza all'interno del nostro ordinamento, proprio perché dirimono una volta per tutte i contrasti tra sezioni, oppure perché prendono posizione su di una questione di particolare importanza.
La norma in commento disciplina invece l'ipotesi in cui l'esistenza di un
contrasto giurisprudenziale emerga nel corso del giudizio in cassazione.
Se una sezione rileva che la
questione di diritto abbia dato luogo, o possa dar luogo, ad un contrasto giurisprudenziale,
su richiesta di parte oppure d'ufficio, può rimettere il ricorso alle sezioni unite.
Ipotesi differente è quella disciplinata dal comma 1
bis, ai sensi del quale una singola sezione, se ritiene di
non condividere un precedente indirizzo delle sezioni unite, può rimettere a queste con
ordinanza la decisione del ricorso.
Il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale ex art. 172 disp. att. del presente codice.
Da ultimo, il fatto che un ricorso sia dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (ad es. per venir meno dell'oggetto del contendere), il principio di diritto può comunque venir enunciato, anche d'ufficio. In tal modo si assicura l'ingresso nel mondo giuridico di un nuovo principio di diritto, a prescindere dall'esito della causa oggetto di ricorso.