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Articolo 675 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Falsità di documenti

Dispositivo dell'art. 675 Codice di procedura penale

1. Se la falsità di un atto o di un documento(1), accertata a norma dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari(2).

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse [243].

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico [243].

4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

Note

(1) La dichiarazione di falsità può riguardare indifferentemente atti pubblici e scritture private.
(2) Non vi sono limitazioni in merito ai soggetti legittimati attivi, di conseguenza anche coloro che sono estranei al processo possono chiedere che il giudice dell'esecuzione si pronunci in merito.

Ratio Legis

La norma in esame prevede, in un'ottica di garanzia di correttezza, la possibilità che in fase di esecuzione sia pronunciata la falsità di documenti.

Spiegazione dell'art. 675 Codice di procedura penale

Abbiamo visto all'interno dell'art. 537, come la questione relativa alla falsità di un atto o di un documento può essere risolta sia in via incidentale, sia in separata sede, attendendo l'esito di un procedimento civile già pendente.

Nell'ipotesi in cui la falsità sia accertata all'interno del processo penale, va dichiarato nel dispositivo della sentenza di condanna conclusiva.

Se ciò non avviene, ogni interessato può chiedere al giudce dell'esecuzione di dichiarare la falsità dell'atto o del documento, la falsità stessa emerge sostanzialmente dagli atti del processo e dalla sentenza.

Il documento viene privato di qualsiasi effetto giuridico tramite annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del documento e mediante attestazione nel verbale di tali operazioni. Il documento rimane poi allegato al verbale ed una copia di esso viene rilasciata a chi possedeva il documento, ma solo quando la copia in questione è stata richiesta per la tutela di un legittimo interesse.

Negli altri casi il documento parzialmente cancellato, oppure ripristinato, rinnovato o riformato, è inserito per intero nel verbale.

Se il documento era in un deposito pubblico, esso viene restituito al depositario insieme alla copia autentica del verbale allegato.

Se il documento era invece in possesso di un privato, il documento rimane poi allegato al verbale ed una copia di esso viene rilasciata a chi deve tutelare un proprio legittimo interessato, ma solo in questo caso. La norma si occupa di precisare che la copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

Massime relative all'art. 675 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 24443/2006

Gli adempimenti conseguenti all'ordine di ripristinazione degli atti dichiarati falsi, seppure impartito già dal giudice della cognizione, rientrano nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione, che procede con anticipazione delle spese a carico dell'Erario.

Cass. pen. n. 2671/2002

Il giudice dell'esecuzione può dichiarare, ai sensi dell'art. 675, comma primo, c.p.p., la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.

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