1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258](1).
Note
(1)
Tale copia deve avere, dunque, fede privilegiata.