(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può dichiarare, ai sensi dell'art. 675, comma primo, c.p.p., la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.