Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 653 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare

Dispositivo dell'art. 653 Codice di procedura penale

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento](1) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso(2).

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso(3).

Note

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) Le parole “non costituisce illecito penale ovvero” sono state inserite dall’art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97.
(3) Tale comma è stato inserito all’art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97.

Ratio Legis

Assoluzione e condanna irrevocabili pesano,a condizioni analoghe, anche nel giudizio per irresponsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.

Spiegazione dell'art. 653 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa dell'ambito di efficacia extrapenale delle sentenze di condanna e di assoluzione emesse all'esito del giudizio penale.

Va premesso che tale efficacia è conferita sia alla sentenza definitiva emessa all'esito del dibattimento, sia alla sentenza definitiva emessa all'esito del giudizio abbreviato.

Orbene, quanto alla sentenza penale di assoluzione, essa ha la forza di res giudicata nel giudizio (eventuale) per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

Innanzitutto, la norma vale solo per i giudizi davanti alle pubbliche autorità, dato che ad esempio, per quanto riguarda la responsabilità disciplinari degli avvocati iscritti all'albo, decide il Consiglio di disciplina, il quale non riveste certo la qualifica di pubblica autorità. La norma può invece trovare applicazione in materia di responsabilità disciplinare del magistrato avanti al Consiglio superiore della magistratura.

Ad ogni modo, l'autorità competente potrà valutare altri fatti o circostanze, al fine di emettere provvedimenti disciplinari. Se la sentenza di assoluzione giunge solo dopo l'emissione del provvedimento disciplinare, il procedimento si riapre al fine di annullare il provvedimento stesso.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento all'efficacia accertativa della sentenza di condanna nei procedimenti disciplinari, anch'essi resi davanti alle pubbliche autorità. L'efficacia si estende all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Massime relative all'art. 653 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6989/1995

L'art. 653 c.p.p., attribuendo efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare soltanto al giudicato delle sentenze dibattimentali di assoluzione contenenti l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, esclude, per ciò stesso, l'attribuibilità della medesima efficacia preclusiva alle sentenze dibattimentali di assoluzione pronunciate con formule diverse di grado inferiore, secondo l'ordine di cui all'art. 530 c.p.p. Ne consegue che l'imputato, assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha interesse a procurarsi, a mezzo dell'impugnazione, l'assoluzione con una delle formule che lo preservano dalla conseguenza pregiudizievole extrapenale dell'assoggettamento a giudizio disciplinare. (Nella specie è stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 568 comma quarto c.p.p., ma dichiarato inammissibile nel merito, il ricorso di un ufficiale di polizia giudiziaria, assolto dal reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p., così modificata l'originaria imputazione di tentata concussione, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, essendo stato il fatto commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 legge 16 aprile 1990, n. 86, mod. dall'art. 3 legge 7 febbraio 1992 n. 181).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 653 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

B. B. chiede
venerdì 07/04/2023
“OGGETTO: quesito in ordine al significato giuridico di “giudizio o giudicato penale “ quale dispositivo per il vaglio di sanzione amministrativa accessoria nei procedimenti disciplinari nella pubblica amministrazione in ordine ai principi vigenti nell art. 651 cpp

L ‘ art. 1362 del codice dell ordinamento militare (DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 ) lettera riporta quanto segue:
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e' stato instaurato un procedimento disciplinare.
In sostanza il codice sopra citato prevede che dopo un giudicato o giudizio penale l-amministrazione militare debba sempre procedere nei confronti del militare interessato a predetto procedimento a meno che non vi sia piena formula assolutoria.
Dunque con la voce generica di “” Giudizio penale “ il militare viene posto sotto inchiesta valutando la posizione disciplinare dello stesso.
Altresi l’art 1362 sempre del predetto codice militare prevede anche che un procedimento disciplinare possa anche essere aperto prima della definizione del procedimento penale ancor che’ i fatti siano completamente gia’ circostanziati e non si debba formare la prova in dibattimento .
Dunque il procedimento disciplinare deve contenere atti che siano comprovati e non indiziari ne presupposti.
Nell’attuale sistema giudiziario pero’, una vertenza di natura penale potrebbe sfociare in varie tipologie di sentenza senza che vi sia stata una benche’ minima istruttori a dibattimentale che accerti comportamento dell’imputato nella sua versione integrale dei fatti o quanto meno senza ombra di dubbio o comprovato dalle prove e dai testi e dall esame delle prove portate sia pro o contro lo stesso imputato.
Il quesito e ’dunque in quali di queste fattispecie di sentenza sotto indicate vi si possa applicare le parametrazioni dell árt. 651 di non procedibilita’a giudizio civile od amministrativo:
1. Prescrizione del reato :
2. Ammissione alla Messa alla prova ( richiesta prima del giudizio ) con esito positivo :
3. Non luogo a procedere per tenue entita dei fatti proposta dal PM e accolta dal GUP;
4. Sentenza del GUP di non luogo a procedere per tenue entita’dal fatto anche se il PM avanzava comunque l’’azione penale senza che vi sia mai stata fatta istruttoria:

In sintesi gli esempi di cui sopra riportati possono essere considerati come parzialmente incompleti ed inidonei per l’attivazione di un procedimento amministrativo in tal senso.

Si rimane in attesa di un vostro cortese riscontro.

Consulenza legale i 20/04/2023
Col parere in analisi, in buona sostanza, ci si chiede quand’è che, nell’ambito del giudizio penale, l’ipotetico provvedimento del giudice penale, pur non essendo di condanna in senso stretto, può presupporre la responsabilità dell’imputato o comunque essere sintomatico di un accertamento abbastanza puntuale dei fatti.
Ciò alla luce del fatto che, sempre stando al quesito, l’art. 1362 del codice dell’ordinamento militare consentirebbe di iniziare un procedimento disciplinare anche in assenza di giudicato penale, purché i fatti siano correttamente circostanziati.

Ora, fermo restando che l’art. 1362 del codice predetto non sembra affermare quanto sostenuto nel parere (l’articolo in parola, invero, non fa alcun riferimento al giudicato e/o all’accertamento puntuale dei fatti ma fa solo riferimento, ai fini della consegna di rigore, al giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato il procedimento disciplinare), lo snodo fondamentale per rispondere al parere sta nel comprendere quand’è che può essere instaurato il giudizio disciplinare.

Sul punto, sono chiari gli articoli 1393 e 1393 del codice dell’ordinamento militare secondo cui, in estrema sintesi:
- il procedimento disciplinare può essere iniziato anche a prescindere dal procedimento penale e, in tal caso, laddove i due addebiti siano paralleli, il corpo militare ha la possibilità di adeguare la propria sanzione alle risultanze del procedimento penale;
- il procedimento disciplinare, se non è iniziato in autonomia, fa seguito alla intervenuta sentenza irrevocabile di condanna adottata dal giudice penale che deve però riguardare tutti i fatti oggetto del procedimento penale, e non già ogni singola condotta oggetto dei diversi capi d’imputazione (tale principio è stato di recente ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 14 del settembre 2022 con riferimento al dies a quo per aprire il procedimento disciplinare).

Ai fini del procedimento disciplinare, dunque, è evidente che un ruolo cardine è ricoperto dal peso della sentenza irrevocabile del giudice penale, che deve essere di assoluzione o di condanna.

Quando il codice di procedura penale fa riferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione o di condanna ai fini del procedimento disciplinare (cfr. art. 653 del c.p.p. ) fa riferimento alle sole sentenze che abbiano accertato/non accertato il fatto al di là di ogni ragionevole dubbio e, pertanto, a nessuno dei provvedimenti richiamati nei punti 1-4 della richiesta di parere.

In buona sostanza:
- quando parliamo di procedimento disciplinare, occorre una sentenza definitiva, nel merito, della responsabilità/innocenza dell’imputato;
- se, invece, parliamo della consegna di rigore, dall’art. 1362 c.c. sembra evincersi che ai fini della stessa rileva comunque un giudizio disciplinare il quale resta, come anzidetto, nel suo esito, connesso al giudizio penale e alla sentenza finale irrevocabile.

In ogni caso (questo per rispondere alla richiesta specifica del parere che, tuttavia, non sembra essere molto centrata coi cardini normativi del codice dell’ordinamento militare) si consideri che:

- la sentenza che dichiara l’intervenuta prescrizione del reato può essere, a seconda dei casi, interpretata come accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale. Ciò avviene, ad esempio, laddove la prescrizione sia intervenuta in appello a seguito di una condanna in primo grado;
- tutti i provvedimenti che prosciolgono e/o archiviano per particolare tenuità del fatto presuppongono l’avvenuta commissione del reato da parte dell’imputato;
- la messa alla prova, invece, non presuppone alcun accertamento del fatto.