(massima n. 1)
L'art. 653 c.p.p., attribuendo efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare soltanto al giudicato delle sentenze dibattimentali di assoluzione contenenti l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, esclude, per ciò stesso, l'attribuibilità della medesima efficacia preclusiva alle sentenze dibattimentali di assoluzione pronunciate con formule diverse di grado inferiore, secondo l'ordine di cui all'art. 530 c.p.p. Ne consegue che l'imputato, assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha interesse a procurarsi, a mezzo dell'impugnazione, l'assoluzione con una delle formule che lo preservano dalla conseguenza pregiudizievole extrapenale dell'assoggettamento a giudizio disciplinare. (Nella specie è stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 568 comma quarto c.p.p., ma dichiarato inammissibile nel merito, il ricorso di un ufficiale di polizia giudiziaria, assolto dal reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p., così modificata l'originaria imputazione di tentata concussione, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, essendo stato il fatto commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 legge 16 aprile 1990, n. 86, mod. dall'art. 3 legge 7 febbraio 1992 n. 181).