(massima n. 1)
L'esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata nell'ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione e l'impossibilità di altrimenti desumere dal sistema penale siffatto potere.