(massima n. 2)
Poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile, non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso.