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Articolo 631 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata comparizione all'udienza

Dispositivo dell'art. 631 Codice di procedura civile

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancellierecomunicazione alle parti(1).

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo (2).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente (3).

Note

(1) L'estinzione di cui alla norma in analisi si verifica automaticamente, senza che sia necessario sollevare alcuna eccezione in tal senso. La diserzione ad opera delle parti di due udienze consecutive comporta, infatti, l'estinzione del processo esecutivo a differenza di quanto accade nel processo di cognizione, in cui la causa viene cancellata dal ruolo (si cfr. l'art. 309 del c.p.c.).
Si precisa che dalla parola "parti" deve escludersi il debitore, la cui presenza non risulta rilevante poiché è privo di alcun potere di iniziativa se tutti i creditori sono assenti.
(2) Si precisa che l'assenza delle parti in udienza determina l'estinzione del processo solamente nel caso in cui nella stessa udienza debbano compiersi atti essenziali per la prosecuzione del processo stesso. Infatti, diverso è il caso dell'udienza dedicata all'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, in cui la mancata comparizione delle parti non ha come effetto l'estinzione del processo esecutivo bensì l'implicita approvazione del progetto di distribuzione o del riparto.
(3) L'ordinanza con cui il giudice dichiara estinto il processo è impugnabile ai sensi dell'art. 630 e quindi con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, 3°, 4° e 5° comma.

Spiegazione dell'art. 631 Codice di procedura civile

L’estinzione prevista dalla norma in esame si verifica automaticamente, senza che occorra sollevare alcuna eccezione in tal senso.
A differenza di quanto accade nel processo di cognizione (in cui la causa viene cancellata dal ruolo), in quello esecutivo la diserzione, ad opera delle parti, di due udienze consecutive comporta l’estinzione del processo.
Si ritiene opportuno precisare che nel concetto di “parti” non può essere incluso il debitore, la cui presenza nel processo non risulta rilevante, essendo privo di alcun potere di iniziativa se tutti i creditori sono assenti (rileva, cioè, la mancata comparizione dei soli soggetti dotati del potere di dare impulso al processo esecutivo).

L’assenza delle parti in udienza determina l’estinzione del processo solo nel caso in cui nella stessa udienza debbano compiersi atti essenziali per la prosecuzione del processo stesso; per tale ragione, ad esempio, la mancata comparizione delle parti all'udienza dedicata all'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, non ha come effetto l'estinzione del processo esecutivo, bensì l'implicita approvazione del progetto di distribuzione o del riparto.

Ovviamente, la norma in esame, ricollegando l'estinzione alla doppia diserzione d'udienza, può trovare applicazione solo nelle esecuzioni che contemplano lo svolgimento dell'udienza.
Per la nozione di “udienza” si è sviluppata un'interpretazione analoga a quella maturata circa la nozione di “parti”.
Anche in questo caso ciò a cui occorre fare riferimento è il potere di impulso processuale; infatti, se può ritenersi che l'estinzione è conseguenza del venir meno dell'impulso processuale, sarà rilevante solo l'inattività, sub specie di diserzione, all'interno delle udienze nelle quali tale potere va esercitato.
Pertanto, sono “udienze”, ai sensi e per gli effetti di cui alla norma in esame, quelle in cui i soggetti che ne sono muniti sono chiamati ad esercitare il loro potere di impulso per lo svolgimento della procedura esecutiva, ovvero solo quelle in cui venga richiesto il compimento di attività essenziali per la prosecuzione del processo esecutivo

Ha costituito oggetto di un acceso dibattito il contenuto del primo comma dell’art. 581 del c.p.c., nella parte in cui dispone, riguardo alla vendita forzata di beni immobili, che “l'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze pubbliche”.
In particolare, si è discusso se tale disposizione configuri una vera e propria “udienza” e se tale udienza sia rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 631.
Secondo un primo orientamento, a lungo prevalente, a tali interrogativi doveva essere data risposta positiva, argomentando sia dal fatto che per udienza deve intendersi ogni attività compiuta dal giudice nell'apposita sala all'uopo destinata e che comporta la presenza delle parti e/o dei loro difensori sia dalla presenza dei creditori titolati alla “udienza di incanto” (ciò che denota il permanere dell'impulso processuale che deve animare l'esecuzione forzata).

Di contro altra parte della dottrina osservava che l' art. 581 si limita ad indicare la sala delle pubbliche udienze come sede delle operazioni di incanto immobiliare, aggiungendo che, nell'espropriazione di beni mobili, le operazioni di incanto sono espletate dal cancelliere, dall'ufficiale giudiziario o da un istituto all'uopo autorizzato e che, a seguito dell'emanazione della L. 3.8.1998, n. 302, le operazioni di vendita con incanto, mobiliare ( art. 534 bis del c.p.c.) ed immobiliare (art. 591 bis del c.p.c.), possono essere delegate al notaio, innanzi al quale non si tiene certo “udienza”.

In tale contesto è sopraggiunto l'intervento operato con L. 28.12.2005, n. 263, sul 1° co. dell'articolo in esame, per effetto del quale è stato inserito l’inciso “fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita”.
Ed infatti, il primo comma dell' art. 631 fa espresso riferimento adesso all’udienza in cui ha luogo la vendita, per avvertire che la mancata comparizione delle parti al suo interno non mette in moto il meccanismo descritto dalla disposizione in esame e non impedisce, dunque, il compimento delle operazioni di vendita.

L'ordinanza con cui il giudice dichiara estinto il processo è impugnabile con il reclamo ex art. 630 c.p.c., con l’osservanza, dunque, delle forme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 178 del c.p.c..

Massime relative all'art. 631 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19102/2018

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, per mancata comparizione delle parti, di un procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma dell'ordinanza e, pertanto, è impugnabile con l'appello, e non già col ricorso straordinario per cassazione.

Cass. civ. n. 13354/2004

Qualora in sede di incanto non siano presenti il creditore procedente nè i creditori muniti di titolo esecutivo non si applica l'art. 631 c.p.c., che prevede il rinvio dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione se nessuna delle parti si presenta all'udienza, posto che: a) la distinzione tra «udienza» come luogo dell'incanto, ed «incanto» come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto; b) l'impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., sicchè non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un'interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell'incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto.

Cass. civ. n. 5375/1991

La vendita forzata immobiliare con incanto eseguita in assenza del creditore pignorante o di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo è insanabilmente nulla, in quanto in assenza di detti soggetti legittimati a promuovere gli atti esecutivi il giudice dell'esecuzione è carente del relativo potere, trovando applicazione l'art. 631 c.p.c. che stabilisce che, se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione deve fissare una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Cass. civ. n. 2477/1991

Nell'espropriazione forzata presso terzi l'udienza di comparizione del terzo e del creditore, fissata nell'atto di pignoramento, va tenuta anche se il creditore pignorante non si sia costituito depositando il titolo esecutivo ed il precetto, né la mancata costituzione e comparizione del creditore pignorante all'udienza determinano l'improseguibilità dell'azione esecutiva e l'estinzione del processo dichiarabili d'ufficio, ma solo impongono che il giudice dell'esecuzione fissi una nuova udienza a norma del primo comma dell'art. 631 c.p.c., con conseguente estinzione del processo, da dichiararsi d'ufficio in base al disposto del secondo comma dello stesso articolo, ove il creditore pignorante non si presenti anche alla nuova udienza.

Cass. civ. n. 4612/1985

Alle udienze fissate per la vendita del bene pignorato è indispensabile la presenza di un soggetto legittimato a promuovere gli atti del processo esecutivo, e, quindi, del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, trovando applicazione, in caso contrario, le disposizioni dell'art. 631 c.p.c. sulla mancata comparizione delle parti.

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