(massima n. 1)
La vendita forzata immobiliare con incanto eseguita in assenza del creditore pignorante o di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo č insanabilmente nulla, in quanto in assenza di detti soggetti legittimati a promuovere gli atti esecutivi il giudice dell'esecuzione č carente del relativo potere, trovando applicazione l'art. 631 c.p.c. che stabilisce che, se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione deve fissare una udienza successiva di cui il cancelliere dā comunicazione alle parti.