Nel corso dell’
amministrazione giudiziaria il
creditore pignorante o uno dei
creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione proceda a nuovo incanto ovvero all'assegnazione dell'immobile; sono sempre ammissibili anche offerte di acquisto ex
art. 571 del c.p.c..
Il
provvedimento in forza del quale il giudice dell'esecuzione dispone che si proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile costituisce causa di cessazione della amministrazione.
Di diverso avviso è, tuttavia, altra parte della dottrina, secondo cui l'amministrazione continua fino a quando la
proprietà del bene non venga trasferita all'
aggiudicatario o all'assegnatario, in favore del quale l'amministratore rilascia il bene amministrato.
Nell’ipotesi in cui venga presentata un’istanza di incanto o di assegnazione, il giudice ha il potere di provvedere discrezionalmente, non essendo obbligato a far cessare l'amministrazione.
L'amministrazione giudiziaria cessa, in ogni caso, alla
scadenza del termine fissato dal giudice, termine che comunque, su istanza di tutte le parti (
debitore compreso), può essere prorogato una o più volte, purché non venga superato il termine massimo di tre anni previsto dalla legge.
Il nuovo incanto deve avvenire al prezzo fissato ex
art. 568 del c.p.c., e ciò in considerazione del fatto che l'amministrazione giudiziaria ha proprio lo scopo di evitare la riduzione del prezzo.