La delega a compiere la vendita viene conferita dal giudice dell'esecuzione nei confronti di un altro giudice, nel caso in cui una parte dell'immobile si trovi nella circoscrizione di un altro
tribunale.
La vendita compiuta dall’altro giudice riguarderà soltanto la parte del
bene che si trova nella sua circoscrizione.
Per l’attuazione di tale norma, si richiede che
copia dell'
ordinanza di vendita venga trasmessa al
presidente del tribunale dell'altra circoscrizione, il quale nomina un giudice dell'esecuzione (delegato), che si occuperà della vendita.
Parte della dottrina ritiene che le ipotesi ricomprese nell’ambito operativo di questa norma riguardino sia il vincolo imposto su un unico bene posto sul territorio in modo da giacere in parte nella circoscrizione di un tribunale ed in parte in una diversa circoscrizione, sia il caso del
pignoramento che abbia colpito una pluralità di beni che non si trovino tutti nella circoscrizione del tribunale competente per l'esecuzione a norma degli artt.
26,
21 c.p.c.
In contrario si fa osservare che quest'ultima ipotesi comporterebbe un'inammissibile violazione della competenza inderogabile stabilita dall'
art. 26 del c.p.c..
L'istituto qui disciplinato presenta una evidente affinità con quello dell'assunzione delle prove fuori della circoscrizione del tribunale, di cui all'
art. 203 del c.p.c.; anche in questo caso, infatti, i poteri del giudice delegato sono limitati al materiale svolgimento delle operazioni di vendita, mentre restano riservate al
giudice competente per l'esecuzione sia le questioni relative all'ordinanza di vendita, sia le eventuali opposizioni, nonché le determinazioni conseguenti all'eventuale inadempienza dell'
aggiudicatario.
Le funzioni del giudice delegato per la vendita cessano nel momento dell'
aggiudicazione: ogni provvedimento conseguente spetta al giudice competente per l'esecuzione.