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Articolo 578 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Delega a compiere la vendita

Dispositivo dell'art. 578 Codice di procedura civile

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata (1)(2).

In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

Note

(1) Se i beni pignorati sono situati in più circoscrizioni, l'esecuzione si svolge innanzi il Tribunale nella cui circoscrizione è compresa la parte soggetta al maggior tributo verso lo Stato.
(2) Il giudice delegato allo svolgimento della procedura esecutiva esercita solamente funzioni di tipo materiale, non godendo di alcun potere in ordine alla vendita ed alle fasi successive, comprese le opposizioni che rimangono di competenza del giudice delegante.

Ratio Legis

La ratio della norma in analisi si riscontra nell'intento di assicurare il miglior svolgimento della vendita, al fine di ottenere il miglior risultato economico possibile, favorendo la partecipazione degli offerenti.

Spiegazione dell'art. 578 Codice di procedura civile

La delega a compiere la vendita viene conferita dal giudice dell'esecuzione nei confronti di un altro giudice, nel caso in cui una parte dell'immobile si trovi nella circoscrizione di un altro tribunale.

La vendita compiuta dall’altro giudice riguarderà soltanto la parte del bene che si trova nella sua circoscrizione.

Per l’attuazione di tale norma, si richiede che copia dell'ordinanza di vendita venga trasmessa al presidente del tribunale dell'altra circoscrizione, il quale nomina un giudice dell'esecuzione (delegato), che si occuperà della vendita.

Parte della dottrina ritiene che le ipotesi ricomprese nell’ambito operativo di questa norma riguardino sia il vincolo imposto su un unico bene posto sul territorio in modo da giacere in parte nella circoscrizione di un tribunale ed in parte in una diversa circoscrizione, sia il caso del pignoramento che abbia colpito una pluralità di beni che non si trovino tutti nella circoscrizione del tribunale competente per l'esecuzione a norma degli artt. 26, 21 c.p.c.
In contrario si fa osservare che quest'ultima ipotesi comporterebbe un'inammissibile violazione della competenza inderogabile stabilita dall' art. 26 del c.p.c..

L'istituto qui disciplinato presenta una evidente affinità con quello dell'assunzione delle prove fuori della circoscrizione del tribunale, di cui all'art. 203 del c.p.c.; anche in questo caso, infatti, i poteri del giudice delegato sono limitati al materiale svolgimento delle operazioni di vendita, mentre restano riservate al giudice competente per l'esecuzione sia le questioni relative all'ordinanza di vendita, sia le eventuali opposizioni, nonché le determinazioni conseguenti all'eventuale inadempienza dell'aggiudicatario.

Le funzioni del giudice delegato per la vendita cessano nel momento dell'aggiudicazione: ogni provvedimento conseguente spetta al giudice competente per l'esecuzione.

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