(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 c.p.c.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 488 c.p.c.) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito.