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Articolo 473 bis 49 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Dispositivo dell'art. 473 bis 49 Codice di procedura civile

(1)Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 49 Codice di procedura civile

La norma in esame introduce un’ importante novità, ovvero quella di prevedere la possibilità di cumulare nello stesso procedimento la domanda di separazione personale dei coniugi e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La facoltà di scelta potrà essere effettuata sia dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, sia dalla parte resistente in sede di comparsa, associandosi alla richiesta di separazione ed avanzando in via riconvenzionale domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Precisa la stessa norma che le domande di scioglimento o cessazione, cumulate a quella di separazione, saranno procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Ciò significa che, nel caso di cumulo delle domande di separazione e divorzio, la seconda possa intervenire soltanto dopo che siano trascorsi almeno sei mesi o un anno dalla prima udienza e sia intervenuta sentenza parziale definitiva che abbia pronunciato sulla separazione personale

Deve, tuttavia, porsi in evidenza una contraddittorietà rispetto a quanto poi previsto nell’ultimo periodo dell’ultimo comma, laddove viene stabilito che il procedimento possa invece concludersi con un’unica sentenza e che questa possa contenere autonomi capi per le diverse domande, determinando la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Altra novità concerne la possibilità di cumulare alle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche “le domande a queste connesse”
Secondo un consolidato orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità ante riforma, deve essere esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 del c.p.c. o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi e, di conseguenza, la possibilità di un simultaneus processus nell’ambito delle azioni di separazione o divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.

Tale interpretazione può ritenersi ancora oggi valida, considerato che i procedimenti in questione continuano ad essere assoggettati ad un rito speciale.
Aderendo a tale impostazione, pertanto, per “altre domande connesse”, richiamate dalla norma in esame, potrebbero intendersi quelle relative alle questioni accessorie rispetto alle domande sullo status, quali le domande relative all’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli o mantenimento del coniuge, nonché le domande risarcitorie per danni conseguenti ad illeciti endofamiliari.

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