Il criterio prevalente fissato da questa norma nella individuazione della
competenza per territorio è quello della
residenza abituale del
minore, che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda (viene così sancito il principio di prossimità tra il giudice e il minorenne).
Tuttavia, al criterio generale della residenza abituale del minore, il legislatore della riforma ha dovuto porre un limite, previsto nel secondo periodo del primo comma dell’articolo in commento, per il caso di illecito trasferimento, e ciò al fine di evitare che il trasferimento del minore possa essere utilizzato quale mezzo per eludere la previsione normativa.
Infatti nell’ipotesi in cui il ricorso venga depositato entro un anno dal trasferimento non autorizzato del minore, la norma indica la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza del minore, risultando diversamente competente, oltre detto termine, il tribunale del luogo della nuova residenza dello stesso.