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Articolo 473 bis 37 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pagamento diretto del terzo

Dispositivo dell'art. 473 bis 37 Codice di procedura civile

(1)Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 37 Codice di procedura civile

La norma in esame introduce un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento, prevedendo un procedimento stragiudiziale, che prescinde dall’intervento del Giudice, in tal modo volendosi evitare un ulteriore aggravio per il contenzioso civile.
In realtà è stato posto in evidenza che, se pur è vero che la procedura disciplinata dalla norma in esame risulti particolarmente snella, la stessa, di contro, sacrifica le esigenze difensive del terzo debitor debitoris a cui va notificata l’intimazione di pagamento.

Dispone la norma che se il debitore risulta inadempiente per un periodo superiore a trenta giorni, il creditore, a cui spetta la corresponsione periodica di un assegno di qualsiasi natura, dopo aver costituito in mora il debitore, senza il rispetto di alcuna particolare formalità può notificare il provvedimento da cui risulta sia l’an che il quantum del credito ai terzi tenuti a corrispondere somme periodiche di denaro all’obbligato, con invito a versare dette somme direttamente al creditore.
Come può notarsi, si supera lo schema del procedimento monitorio di cui all’art. 316 bis del c.p.c., ove si prevede un ricorso iniziale, una cognizione sommaria con instaurazione di un contraddittorio tra parte istante e parte inadempiente e che si conclude con un decreto avente natura di titolo esecutivo, per effetto del quale viene impartito l’ordine di pagamento, da notificare agli interessati ed al terzo.

Ricevuta la notifica, il terzo debitor debitoris è tenuto al versamento delle somme portate da quel provvedimento fino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale ovvero fino alla concorrenza del credito vantato (viene meno il limite invalicabile previsto dall’art. 8 Legge divorzio, in cui si disponeva che l’ordine di pagamento non potesse mai superare la metà delle somme dovute al coniuge, compreso assegni ed emolumenti periodici).
Il pagamento da parte del terzo va effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica, con la previsione che, per il caso di suo mancato adempimento spontaneo, il creditore sarà legittimato ad esercitare azione esecutiva diretta nei suoi confronti, senza doversi munire di alcun titolo esecutivo.

L’ultimo comma disciplina l’ipotesi di concorso sul credito nel caso in cui il credito dell’obbligato nei confronti dei terzi risulti già pignorato al momento della notificazione.
Giudice competente per tali casi è quello dell’esecuzione, venendo così sancita la prevalenza del processo esecutivo su quello di cognizione; sarà il giudice dell’esecuzione, infatti, a provvedere all’assegnazione ed al riparto e la parte creditrice dovrà far valere le sue pretese intervenendo in quel processo ex artt. 498 e ss c.p.c.
Occorre anche precisare che in sede di assegnazione e riparto il giudice dell’esecuzione dovrà tener conto della natura privilegiata e della finalità dell’assegno.

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F. B. chiede
giovedģ 26/10/2023
“Buonasera,
il mio quesito si riferisce al Dispositivo dell'art. 473 bis 37 Codice di procedura civile.
tale dispositivo è applicabile al mio provvedimento di affidamento condiviso che risale a giugno 2016 che stabilisce un assegno di mantenimento che l'altro genitore deve versare mensilmente a favore di nostra figlia (figlia naturale, io: genitore collocatario). Il padre è parzialmente inadempiente da sei anni, sistematicamente, tutti i mesi per gli importi istat.
Il mio dubbio: tutti coloro che dispongono di una sentenza possono richiederne l'applicazione, oppure soltanto coloro che hanno un procedimento o una sentenza datata post 28 febbraio 2023?
Grazie per l'attenzione accordata.
Distinti saluti”
Consulenza legale i 02/11/2023
L’art. 473-bis.37 c.p.c., introdotto dalla cosiddetta "riforma Cartabia", disciplina il pagamento diretto, da parte del terzo, del contributo per il mantenimento per il coniuge e/o per i figli.
Per quanto riguarda l’applicabilità di tale norma, l’art. 35, comma 1 del D. Lgs. 149/2022 stabilisce appunto che le disposizioni del decreto Cartabia (salvo diversa previsione) “hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”, mentre “ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Ora, ad avviso di chi scrive la procedura descritta nell’articolo in commento si applica anche ai provvedimenti già esistenti alla data del 28 febbraio 2023.
Infatti la norma in esame disciplina un’autonoma procedura volta ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito azionando direttamente il titolo nei confronti del terzo, il quale sia tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato.
Peraltro, il primo comma dell’art. 473-bis.37 c.p.c. fa riferimento espressamente non solo ai provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze, omologhe di separazione consensuale…), ma anche agli accordi di negoziazione assistita in cui sia stabilita la misura dell’assegno di mantenimento.