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Articolo 473 bis 28 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione della causa

Dispositivo dell'art. 473 bis 28 Codice di procedura civile

(1)Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

  1. a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
  2. b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  3. c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 28 Codice di procedura civile

Esaurita l’istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini per le attività difensive finali.
Considerato che si tratta dello stesso modello di rimessione della causa al collegio disciplinato dal nuovo art. 189 del c.p.c. per il procedimento di primo grado e dal nuovo art. 352 del c.p.c. per il procedimento in appello, si deve ritenere che tutti i termini previsti in questa norma siano rinunciabili dalle parti.

Come può notarsi, non è più previsto che la causa venga posta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni, con successivi termini per conclusionali e repliche, ma prima gli scritti (precisazioni delle conclusioni, conclusionali ed eventuali repliche) e poi comparizione all’udienza preposta alla rimessione in decisione.
Fa eccezione allo schema procedurale qui previsto l’ipotesi disciplinata dall’art. 473 bis 22 del c.p.c., in cui si prevede che se il giudice, alla prima udienza, ritiene la causa matura per la decisione, ordina l’immediata discussione orale della causa, senza che debbano essere concessi i termini per gli scritti difensivi.

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