In forza della norma in esame il legislatore, nell’intento di dettare principi uniformi, ha introdotto la differenza tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla
responsabilità genitoriale (per le quali si prevede la nomina di un tutore) e domande di cui all’
art. 333 del c.c., per le quali si prevede la nomina del curatore.
In particolare, in considerazione del fatto che all’apertura della tutela si fa ricorso, ex
art. 343 del c.c. qualora entrambi i genitori siano morti ovvero se per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si è preferito, in caso di
limitazioni della responsabilità genitoriale, adottate ex
art. 333 del c.c., non prevedere la possibilità di nomina di un tutore, ma prevedere la nomina di un curatore del minore, figura alla quale vengono riconosciuti poteri più limitati di quelli del tutore.
Così, il primo comma di questa norma prevede che il giudice possa procedere all’apertura della tutela ed alla nomina del tutore del minore sia nel corso del procedimento (allorchè siano adottati provvedimenti provvisori di sospensione della responsabilità genitoriale in funzione della successiva pronuncia di decadenza) nominando per tale caso un
tutore provvisorio, sia all’esito del procedimento ex
art. 330 del c.c., qualora la decadenza venga disposta nei confronti di entrambi i genitori.
Qualora, infatti, la sospensione provvisoria e la successiva decadenza dovessero riguardare un solo genitore, non vi è necessità di nomina del tutore o del curatore, in quanto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale si viene a concentrare sull’unico genitore ritenuto idoneo.
Occorre porre in evidenza che la nomina del tutore nelle due ipotesi previste da questa norma ha natura normativamente obbligatoria, configurando la sua mancanza motivo di nullità con effetti non irrilevanti sia nel giudizio di primo grado che nelle fasi successive di impugnazione.
A fini meramente pubblicistici, la norma dispone che copia del provvedimento di sospensione o di decadenza venga trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele.
Inoltre al fine di evitare il sovrapporsi di competenze e il rischio di provvedimenti contrastanti, viene precisato che, ove la nomina del tutore avvenga nel corso del procedimento, le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’
art. 344 del c.c., generalmente attribuite al giudice tutelare, vengono esercitate dal giudice procedente.
Il secondo comma introduce la figura del
curatore speciale del minore con poteri processuali (a cui il successivo
art. 473 bis 8 del c.p.c. riconosce anche poteri sostanziali), figura prevista per tutte quelle ipotesi in cui siano adottate misure limitative e non ablative della responsabilità genitoriale.
Il legislatore ha preferito delimitare i confini delle facoltà e dei poteri conferiti al tutore ed al curatore speciale indicando i requisiti che il provvedimento di nomina deve contenere che sono le indicazioni:
1. della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
2. degli atti che il tutore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare;
3. degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
4. della periodicità con cui il tutore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.
L’ultimo comma della norma dispone che una volta che il procedimento si conclude, il giudice trasmette gli atti al competente giudice tutelare.