(massima n. 1)
Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l'analogia con quanto stabilito nell'art. 96, comma secondo, e nell'art. 402, comma primo, c.p.c., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria. (Nella specie, il S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata riguardante un processo relativo ad un'azione risarcitoria conseguente a sinistro derivante dalla circolazione stradale in cui il giudice di appello, accertata l'eguale colpa concorrente dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e così riformata la sentenza di primo grado che, invece, aveva posto interamente a carico di uno dei due conducenti i danni riportati dal proprietario dell'altro, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società assicuratrice del veicolo ritenuto danneggiato in via esclusiva per le restituzioni delle somme in eccedenza corrisposte in seguito alla sentenza di primo grado e per effetto della sua provvisoria esecutività o, comunque, di separare la causa relativa a tale domanda riservandone al prosieguo la decisione).