(massima n. 1)
Quando il giudice, investito della revocazione, ritenga questa ammissibile per il ricorso di taluno dei motivi indicati nell'art. 395 c.p.c., non è assolutamente necessario e indispensabile che, chiusa la fase del iudicium rescindens, giudichi anche la controversia nel merito; se la regola normale è quella fissata dall'art. 402, essa non può trovare applicazione quando, per ragioni di incompetenza funzionale o per difetto di giurisdizione, la controversia di merito sia sottratta alla cognizione del giudice della revocazione; onde, in tale ipotesi, non si può far carico alla parte istante di non aver concluso nel merito, né al giudice di non aver aperta la fase del giudizio rescissorio.