(massima n. 2)
Le enunciazioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, non firmato dalla parte) non possono legittimamente considerarsi come dichiarazioni sfavorevoli alla parte stessa, atteso che, ai fini della configurabilitą di una confessione giudiziale spontanea (art. 229 c.p.c.), atti processuali sono soltanto quelli compiuti in seno al processo nel contraddittorio delle parti e, comunque, sottoscritti dalle parti medesime.