(massima n. 1)
Il principio, secondo il quale la totale o parziale confessione resa in sede di risposta all'interrogatorio formale può equivalere alla sussistenza di quel principio di prova scritta che consente l'ingresso della prova testimoniale, anche in relazione a negozi per i quali sia prescritta la forma solenne ad substantiam, opera solo quando la confessione provenga dallo stesso stipulante del negozio, non già quando provenga da un terzo, il quale abbia in causa la posizione di litisconsorte facoltativo. (Nella specie, la confessione era stata resa da un soggetto che non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società convenuta e non aveva più, quindi, la disponibilità dei diritti in contestazione).