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Articolo 227 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Dispositivo dell'art. 227 Codice di procedura civile

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato (1).

Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 c.p.p. (2).

Note

(1) Viene esclusa la possibilità della esecuzione provvisoria delle sentenze che pronunciano sul falso, nonché delle pronunce che ne conseguono, come il risarcimento del danno.
L'esclusione non si estende, invece, alla condanna alle spese.
(2) Ora art. 675 c.p.p..

Ratio Legis

La norma costituisce una eccezione all'art. 282 del c.p.c., secondo il quale tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive. La sentenza che decide sulla falsità del documento non può, infatti, essere eseguita prima che sia avvenuto il passaggio in giudicato della pronuncia.

Spiegazione dell'art. 227 Codice di procedura civile

La sentenza che pronuncia sul falso non è provvisoriamente esecutiva, ma lo diventa una volta passata in giudicato.
Se le parti non vi provvedono, il pubblico ministero ha il potere di richiedere l'esecuzione della sentenza in oggetto dopo il suo passaggio in giudicato.
Le spese sono poste a carico del soccombente e si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni dettate dall’art. 675 del c.p.p..

Massime relative all'art. 227 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2657/2005

La querela di falso non è proponibile contro una sentenza in relazione alla sua efficacia di titolo, cioè riguardo alla manifestazione di volontà rappresentata nel documento, ma, eventualmente, soltanto contro la sentenza intesa come documento, cioè come entità materiale nella quale la volontà del giudice si manifesta, giacché il documento è suscettibile di falsificazione materiale (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito, investito nella specie di un'opposizione avverso esecuzione iniziata sulla base di titolo esecutivo giudiziale, di fronte alla proposizione di una querela di falso per essere stata la sentenza costituente detto titolo pronunciata sulla base d'asserite prove false e d'asserite false rappresentazioni dei luoghi oggetto di controversie da parte dei giudici, avesse escluso la configurabilità della proposizione di una querela e si fosse astenuto dal dare corso al relativo procedimento).

Cass. civ. n. 1457/1962

L'art. 227 del codice di procedura civile condiziona l'esecutività delle sentenze di appello al loro passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di esse che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente conseguenziali (come, ad esempio, per il risarcimento danni da falso), mentre per ogni altra eventuale pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio non costituisce deroga alla norma generale dell'art. 337 c.p.c., che prevede la esecutività delle sentenze emesse in grado di appello.

Cass. civ. n. 2903/1960

La sospensione della esecutorietà delle sentenze che decidono sulla querela di falso, mira a procrastinare l'esecuzione del capo della sentenza che afferisce al documento e non si estende alla condanna alle spese.

Cass. civ. n. 1631/1951

Nello stesso giudizio in cui si chiede l'accertamento di un fatto illecito (falsità di un atto) può essere chiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, non essendo necessario, per proporre l'istanza di risarcimento, che sia divenuta definitiva la sentenza che accerti l'illecito.

Cass. civ. n. 891/201

In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.

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