La norma in esame è stata aggiunta dall’art. 21 del Dlgs. N. 40/2006 ed è volta a disciplinare le conseguenze derivanti dalla
decadenza degli
arbitri, per omessa o ritardata esecuzione di un atto relativo alle proprie funzioni.
In particolare viene qui prevista la sostituzione dell'arbitro con l'accordo delle parti, o previo intervento del terzo, già incaricato per la designazione.
Qualora sussistano i presupposti, ciascuna delle parti, dopo aver diffidato l’arbitro ed avergli concesso un
termine di quindici giorni per compiere l'atto, può ricorrere al
Presidente del Tribunale, il quale, accertata l'omissione o il ritardo, provvederà alla sostituzione, con
ordinanza non impugnabile, per effetto della quale viene dichiarata l'intervenuta decadenza.
Viene in linea generale ricalcato il testo del previgente art. 813, fatta eccezione per l'obbligo del Presidente del Tribunale, adito ex
art. 810 del c.p.c., di sentire anche gli arbitri, prima di provvedere sulla sostituzione.
Sostanzialmente sono previsti due procedimenti di sostituzione degli arbitri inerti:
a) il primo può definirsi consensuale, in quanto si fonda sull’accordo delle parti;
b) il secondo presuppone la mancanza di accordo delle parti, ed è di natura giudiziale ed a carattere "sanzionatorio" a causa del comportamento ostruzionistico dell'arbitro.
Nel primo caso, dunque, il presupposto per la sostituzione è l’accordo delle parti, per effetto del quale viene posta in essere una
revoca congiunta, sempre possibile, salvo il diritto dell'arbitro sostituito al compenso per l'attività svolta sino a tale momento.
L’arbitro sostituito può ovviamente contestare il suddetto accordo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, qualora la sostituzione dovesse risultare illegittima (in questo caso, infatti, troverebbe applicazione l'
art. 1725 del c.c. dettato in tema di revoca del
mandato oneroso).
Nel caso di sostituzione illegittima operata dal terzo, su sollecitazione di una delle parti del procedimento, all'altra parte è consentito procedere giudizialmente per la reintegrazione dell'arbitro colpito dal
provvedimento di sostituzione con la tutela d'urgenza.
Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini della sostituzione quelli che rendono concretamente impossibile lo svolgimento della procedura, tra cui il rifiuto di partecipare all'emanazione del lodo.
Nel caso di sostituzione giudiziale è necessario, preventivamente al
deposito del ricorso al presidente del tribunale nel cui
circondario è costituita la sede dell'arbitrato, aver comunicato apposita diffida all'arbitro da sostituire, invitandolo a compiere l'atto omesso; per tale
comunicazione ci si potrà avvalere di una lettera raccomandata, che dovrà giungere a destinazione dell'arbitro almeno quindici giorni prima.
Circa l'individuazione del foro competente, in assenza della preventiva indicazione della sede (oggi facoltativa) e in assenza di determinazione ad opera degli arbitri ai sensi dell'
art. 816 del c.p.c., le parti procederanno secondo quanto disposto dal secondo comma dell’
art. 810 del c.p.c..
Il giudice così adito, prima di pronunciare l'ordinanza di revoca non impugnabile, deve sentire le parti e tutti gli arbitri.
E’ questo un giudizio di natura contenziosa e di tipo sommario, con obbligo di
contraddittorio e con attitudine al giudicato.
Il provvedimento del giudice è ricorribile in Cassazione ex
art. 111 Cost..
In caso di sostituzione giudiziale dell'arbitro, è prevista la contestuale nomina del nuovo arbitro da parte del presidente del tribunale, senza rinvio alle modalità di nomina considerate dalle parti.