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Articolo 813 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decadenza degli arbitri

Dispositivo dell'art. 813 bis Codice di procedura civile

(1)Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato(2). In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione(3).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal d.lgs. 40/2006.
(2) La norma ripropone il contenuto del terzo comma del previgente art.813, consentendo di sostituire l'arbitro che ometta o ritardi il compimento delle attività a lui richieste o che ostacoli il regolare svolgimento della procedura arbitrale. In tali casi, il presidente del Tribunale prima di provvedere in ordine alla sostituzione deve ascoltare l'arbitro interessato.
Quest'ultimo, in caso di rimozione, potrà promuovere un autonomo giudizio ordinario per contestare le accuse, richiedere il pagamento del compenso e l'eventuale risarcimento del danno.
(3) La sostituzione può essere effettuata dalle parti o da un terzo appositamente incaricato dalle stesse parti. Se però le parti non si accordano, la parte interessata può rivolgersi presentando apposito ricorso al presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato. La parte che ha intenzione di presentare ricorso deve prima inviare una diffida indirizzata all'arbitro, indicando l'atto dovuto che lui ha omesso di compiere. Questo perché in tal maniera si dà atto di aver compiuto ogni tentativo per raggiungere una soluzione alla situazione di stallo, prima di richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Una volta presentato il ricorso, il presidente incaricato dovrà decidere previa audizione delle parti e dell'arbitro interessato.

Spiegazione dell'art. 813 bis Codice di procedura civile

La norma in esame è stata aggiunta dall’art. 21 del Dlgs. N. 40/2006 ed è volta a disciplinare le conseguenze derivanti dalla decadenza degli arbitri, per omessa o ritardata esecuzione di un atto relativo alle proprie funzioni.
In particolare viene qui prevista la sostituzione dell'arbitro con l'accordo delle parti, o previo intervento del terzo, già incaricato per la designazione.
Qualora sussistano i presupposti, ciascuna delle parti, dopo aver diffidato l’arbitro ed avergli concesso un termine di quindici giorni per compiere l'atto, può ricorrere al Presidente del Tribunale, il quale, accertata l'omissione o il ritardo, provvederà alla sostituzione, con ordinanza non impugnabile, per effetto della quale viene dichiarata l'intervenuta decadenza.

Viene in linea generale ricalcato il testo del previgente art. 813, fatta eccezione per l'obbligo del Presidente del Tribunale, adito ex art. 810 del c.p.c., di sentire anche gli arbitri, prima di provvedere sulla sostituzione.
Sostanzialmente sono previsti due procedimenti di sostituzione degli arbitri inerti:
a) il primo può definirsi consensuale, in quanto si fonda sull’accordo delle parti;
b) il secondo presuppone la mancanza di accordo delle parti, ed è di natura giudiziale ed a carattere "sanzionatorio" a causa del comportamento ostruzionistico dell'arbitro.

Nel primo caso, dunque, il presupposto per la sostituzione è l’accordo delle parti, per effetto del quale viene posta in essere una revoca congiunta, sempre possibile, salvo il diritto dell'arbitro sostituito al compenso per l'attività svolta sino a tale momento.
L’arbitro sostituito può ovviamente contestare il suddetto accordo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, qualora la sostituzione dovesse risultare illegittima (in questo caso, infatti, troverebbe applicazione l'art. 1725 del c.c. dettato in tema di revoca del mandato oneroso).
Nel caso di sostituzione illegittima operata dal terzo, su sollecitazione di una delle parti del procedimento, all'altra parte è consentito procedere giudizialmente per la reintegrazione dell'arbitro colpito dal provvedimento di sostituzione con la tutela d'urgenza.
Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini della sostituzione quelli che rendono concretamente impossibile lo svolgimento della procedura, tra cui il rifiuto di partecipare all'emanazione del lodo.

Nel caso di sostituzione giudiziale è necessario, preventivamente al deposito del ricorso al presidente del tribunale nel cui circondario è costituita la sede dell'arbitrato, aver comunicato apposita diffida all'arbitro da sostituire, invitandolo a compiere l'atto omesso; per tale comunicazione ci si potrà avvalere di una lettera raccomandata, che dovrà giungere a destinazione dell'arbitro almeno quindici giorni prima.

Circa l'individuazione del foro competente, in assenza della preventiva indicazione della sede (oggi facoltativa) e in assenza di determinazione ad opera degli arbitri ai sensi dell'art. 816 del c.p.c., le parti procederanno secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 810 del c.p.c..
Il giudice così adito, prima di pronunciare l'ordinanza di revoca non impugnabile, deve sentire le parti e tutti gli arbitri.
E’ questo un giudizio di natura contenziosa e di tipo sommario, con obbligo di contraddittorio e con attitudine al giudicato.
Il provvedimento del giudice è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost..
In caso di sostituzione giudiziale dell'arbitro, è prevista la contestuale nomina del nuovo arbitro da parte del presidente del tribunale, senza rinvio alle modalità di nomina considerate dalle parti.

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