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Articolo 816 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sede dell'arbitrato

Dispositivo dell'art. 816 Codice di procedura civile

Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri(1).

Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa e' nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma(2).

Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero(3).

Note

(1) La riforma del 2006 ha sancito come regola principe che la sede dell'arbitrato sia scelta dalle parti in un luogo sito nel territorio della Repubblica. Se le parti non indicano alcun luogo allora provvedono gli arbitri. La norma in analisi assume fondamentale importanza in relazione all'esigenza di individuare il giudice competente a dirimere le eventuali questioni che possono sorgere durante lo svolgimento del procedimento arbitrale e a concedere l'exequatur.
(2) Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dal fatto che se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa coincide con il luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Nel caso in cui tale luogo si trovi all'estero la sede è a Roma.
(3) Il comma in analisi, disponendo che gli arbitri possano tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare e sottoscrivere il lodo anche in una sede diversa da quella dell'arbitrato o anche all'estero, conferma che l'individuazione della sede dell'arbitrato è rilevante ai soli fini della determinazione della competenza giudiziaria collegata all'arbitrato.

Spiegazione dell'art. 816 Codice di procedura civile

Prima della riforma intervenuta per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 la norma in esame conteneva sia la disciplina inerente la determinazione della sede dell'arbitrato, sia la normativa relativa al procedimento arbitrale, aspetto quest’ultimo che adesso è contenuto nel successivo art. 816 bis del c.p.c..

In relazione alla fissazione della sede viene confermato il principio secondo cui essa è determinata dalle parti ed, in mancanza, dagli arbitri (viene eliminato ogni riferimento al fatto che tale determinazione debba essere compiuta nella prima riunione).
Viene poi introdotto il criterio residuale per cui, se né le parti né gli arbitri provvedono all'individuazione della sede, questa deve intendersi fissata nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale, mentre se tale luogo è all'estero, la sede è a Roma.
L’individuazione della sede sulla base dei criteri qui dettati è chiaramente funzionale a ricollegare alla stessa tutta una serie di competenze, tra cui quella del tribunale che dovrà fornire l'exequatur e quella della Corte d'appello che si dovrà occupare della eventuale impugnazione del lodo.
Ai fini della determinazione della sede, si considera sufficiente l'indicazione di una specifica località geografica, senza necessità di uno specifico recapito o indirizzo.
La sede arbitrale deve essere distinta dal domicilio dell'arbitro: in alcuni casi possono anche coincidere, ma non necessariamente. Quando sede e domicilio non coincidono solo la sede rileva ai fini arbitrali.

Dalla lettura dell’ultimo comma, si ha infine conferma del fatto che la norma in esame individua solo la sede legale dell'arbitrato, precisandosi che gli atti del processo arbitrale si possono concretamente svolgere anche in luogo diverso da quello della sede legale, sempre che le parti non abbiano disposto diversamente.

Massime relative all'art. 816 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9761/2011

In tema di arbitrato, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale - che, secondo il disposto dell'art. 816 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso - può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri; invero, la norma pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico (momento cui si collega l'inizio del procedimento arbitrale), le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare e, pertanto, ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati. (Rigetta, App. Venezia, 25/11/2004).

Cass. civ. n. 3917/2011

Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).

Cass. civ. n. 8296/2004

Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 c.p.c. e del secondo comma, prima ipotesi, dell'art. 810 c.p.c., la competenza in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al presidente del tribunale "nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato", sede che, ai sensi del successivo art. 816 c.p.c., è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione. Per quanto concerne, invece, la nozione di "luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria", di cui all'art. 810 c.p.c., secondo comma, seconda ipotesi, nella sua primitiva formulazione, ovvero di "luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria", nell'attuale formulazione, essa non è pertinente in materia, avendo essa riguardo alla sola ipotesi di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate, ed alla conseguente competenza del presidente del tribunale di quel luogo a conoscere della domanda della parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale, di nomina dell'arbitro per la controparte che non vi abbia provveduto in seguito a regolare invito a designare il proprio arbitro.

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