La norma in esame disciplina la sostituzione degli
arbitri e si occupa dell’ipotesi in cui uno o più degli arbitri nominati vengano, per qualsiasi motivo, a mancare, disponendo per tale eventualità che essi vengano sostituiti con le stesse modalità previste per la loro
nomina, comprese quelle per il caso di mancata designazione.
Anche secondo quanto previsto dal testo riformato, si ritiene che non sia ammissibile un sistema di sostituzione diverso da quello stabilito dalle parti per la nomina.
Le ipotesi di sostituzione riguardano anche i motivi per cui uno o più arbitri sono venuti a mancare e, quindi, anche per
impedimento o
incompatibilità.
L'arbitro inoltre dovrà essere sostituito nei casi di necessità quali, ad esempio, sopravvenuta incapacità, malattia, assunzione di carica politica.
Si ritiene che si debba distinguere tra cause di sostituzione che operano automaticamente (sono tali, ad esempio, la
morte ovvero l'incapacità sopravvenuta) e cause di sostituzione che operano in seguito a
dimissioni ovvero rinuncia.
Va osservato che, mentre l'ipotesi prevista dall'
art. 813 del c.p.c. si applica quando la causa di sostituzione si verifichi durante il procedimento, la previsione dettata dalla norma in esame trova applicazione quando la causa di sostituzione si verifichi prima dell'
accettazione e prima della costituzione del collegio.
Per le modalità di sostituzione occorre fare riferimento alle norme indicate nella
convenzione arbitrale (
compromesso o
clausola compromissoria) per la nomina degli arbitri.
Finalità dell'istituto della sostituzione è quello di tutelare il
buon andamento del procedimento arbitrale; infatti, in caso di sostituzione, il procedimento continua regolarmente il suo corso e l'arbitro subentra e prosegue nei lavori già iniziati dall'arbitro sostituito.
Al verificarsi di una causa di sostituzione, in caso di inerzia della parte, ovvero nel caso in cui la convenzione arbitrale nulla disponga al riguardo, la previsione legislativa rinvia alle norme che disciplinano la nomina degli arbitri.