(massima n. 1)
Nell'arbitrato irrituale gli arbitratori inizialmente nominati dalle parti sono sostituibili. Ciò lo si desume dal disposto del secondo comma dell'art. 1473 c.c., il quale prevede che, nell'ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l'incarico, ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione, detta nomina sia fatta — su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale; il che presuppone — ovviamente — la non immutabilità dei soggetti originariamente designati.