(massima n. 1)
Nel caso di impedimento o incompatibilitą di uno o pił arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione, ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta, nei modi previsti dagli artt. 810-811 c.p.c., la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l'arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire.