In presenza dei requisiti di cui all'
art. 812 del c.p.c. la qualità di arbitro si acquista soltanto per mezzo dell'accettazione, la quale deve compiersi per iscritto e può anche risultare dalla
sottoscrizione del
compromesso o dalla sottoscrizione del verbale della prima riunione (non è sufficiente, dunque, la sola designazione).
Dal momento della accettazione degli arbitri prende inizio il giudizio arbitrale.
L'accettazione in forma scritta è richiesta
ad probationem per la nascita degli obblighi e della responsabilità degli
arbitri e la sua mancanza rende nulla tutta l'attività svolta dagli arbitri, nullità rilevabile ai sensi del secondo comma dell’
art. 829 del c.p.c..
Con l’accettazione gli arbitri diventano giudici privati delle parti e sono tenuti a svolgere il proprio lavoro in modo assolutamente imparziale, essendo perfino tenuti a dare torto alla parte che ha proceduto alla nomina, se ciò risponda a ragioni di equità e giustizia.
Gli arbitri possono accettare l'incarico anche in tempi diversi: dalla data dell'ultima accettazione decorrono i termini stabiliti per il deposito del lodo.
Per gli arbitrati instaurati successivamente al 28.2.2023, il D.lgs. 10.10.2022 n. 149 di riforma del
processo civile, nell’intento di rafforzare l’imparzialità e l’indipendenza degli arbitri, ha modificato la norma in esame, aggiungendo l’obbligo per gli arbitri, contestualmente all’accettazione dell’incarico e alla costituzione del collegio arbitrale, di rendere una dichiarazione avente ad oggetto la sussistenza o meno di eventuali circostanze rilevanti ai sensi dell’
art. 815 del c.p.c., ossia tali da inficiare l’imparzialità degli arbitri.
Con tale modifica viene di fatto dato seguito ad una prassi ampiamente diffusa e consolidata negli arbitrati internazionali e negli arbitrati amministratori, ossia quella di imporre agli arbitri un obbligo di preventiva
disclosure circa la propria imparzialità e indipendenza rispetto alle parti.
Viene peraltro precisato che tale obbligo di trasparenza deve perdurare per tutto il corso del procedimento, ponendo in capo agli arbitri il dovere di rivelare qualsiasi circostanza rilevante, anche se sopravvenuta nel corso del procedimento arbitrale.
Per quanto concerne le sanzioni ricollegabili alla violazione di tale obbligo, da un lato la norma prevede che l’obbligo di rendere la dichiarazione sia previsto a pena di nullità (nullità, evidentemente, dell’atto di costituzione del tribunale arbitrale), dall’altro si prevede che, entro dieci giorni dall’accettazione degli arbitri o dalla scoperta della circostanza non dichiarata, le parti possano chiedere la decadenza dell’arbitro ai sensi dell’
art. 813 bis del c.p.c. .
Rimane il dubbio se la sanzione di nullità colpisca solo il caso di mancanza di dichiarazione oppure riguardi anche l’ipotesi di dichiarazione non veritiera, così come non è chiaro il rapporto fra tali due sanzioni e, soprattutto, se il mancato esercizio del diritto di chiedere la decadenza degli arbitri implichi una sanatoria della nullità della costituzione.
Il secondo comma precisa la qualifica che l’arbitro viene ad assumere, escludendo espressamente che a questi competa la qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Dal momento dell’accettazione si instaura tra le parti e gli arbitri un rapporto obbligatorio, assimilabile ad un contratto di prestazione d'opera.
Tra i diritti che sorgono in capo agli arbitri può menzionarsi il diritto al compenso per l'attività prestata ed al rimborso delle spese, mentre tra gli obblighi il codice ne menziona due tipi, ovvero l'obbligo di pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge, nonchè l'obbligo di non rinunciare all'incarico, dopo l'accettazione, senza giustificato motivo.
Le parti possono procedere alla sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto dovuto, sostituzione che può essere effettuata direttamente delle parti o da un terzo indicato in convenzione arbitrale (si vogliono in tal modo evitare situazioni di stallo dei procedimenti arbitrali a causa di comportamenti ostruzionistici degli arbitri).
In mancanza di accordo, previo rispetto delle formalità previste dalla norma in commento, le parti possono adire il
presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'arbitrato, al fine di procedere alla sostituzione dell'arbitro inadempiente.