(massima n. 1)
Nei rapporti tra condividenti, l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall'art. 763 cod. civ. č improponibile, per difetto d'interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non č esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l'effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi.