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Articolo 740 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclami del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 740 Codice di procedura civile

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo (1) contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [disp. att. c.c. 45] (2).

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il pubblico ministero è legittimato a proporre reclamo, mediante la forma del ricorso, avverso i provvedimenti pronunciati dal giudice tutelare o nei quali è previsto il suo parere è obbligatorio. Inoltre, il pubblico ministero può impugnare il provvedimento anche quando questo sia conforme al parere espresso. Infine, si precisa che la giurisprudenza è per lo più concorde nel ritenere che il pubblico ministero possa rinunciare al reclamo pur dopo averlo proposto.
(2) Si tratta del decreto del presidente sul ricorso per interdizione o inabilitazione (713); dei decreti conservativi nell'interesse dello scomparso (48, 721 c.c.); del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nel procedimento di assenza o morte presunta (723, 728); del decreto di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (725); dei provvedimenti del tribunale relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (732) ed infine degli atti di omologazione in materia di società (2330 c.c.).

Spiegazione dell'art. 740 Codice di procedura civile

La norma in esame ha carattere generale e, pertanto, essa si applica anche in relazione a quelle fattispecie in cui l'impugnazione del provvedimento camerale sia assoggettata ad una specifica disciplina (ne costituisce un esempiio il terzo comma dell’art. 2436 del c.c.).

Al pubblico ministero viene riconosciuto un autonomo potere di impugnazione contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere, e questo perché egli è parte necessaria di tali procedimenti.
Il termine per la proposizione del reclamo è sempre quello di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Qualora la comunicazione del provvedimento al P.M. non sia stata effettuata nelle forme di cui all'art. 136 del c.p.c., il termine per impugnare comincia a decorrere dal giorno dell'avvenuta conoscenza.
Il termine di dieci giorni, comunque, non trova applicazione in tutti i casi in cui sia previsto un diverso termine da specifiche disposizioni normative.

Massime relative all'art. 740 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21748/2007

In tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio - nel quadro dell'«alleanza terapeutica» che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.

Cass. civ. n. 10886/2004

Non essendo configurabile un intervento necessario o un parere obbligatorio del Pubblico Ministero nel procedimento, che si svolge nei modi di cui agli artt. 737 c.c. e ss., conseguente al ricorso dello straniero, titolare di permesso di soggiorno, avverso il provvedimento della Pubblica Amministrazione di diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare (artt. 29 e 30, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e succ. modif.), ed essendo del pari da escludere che l'impugnativa "de qua" riguardi lo stato e la capacità delle persone, deve negarsi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto reso, in sede di reclamo, dalla Corte d'Appello.

Cass. civ. n. 2619/1973

Il principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. è valido anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ogni volta che sia identificabile un controinteressato. Pertanto il reclamo del P.M. diretto ad ottenere la sostituzione del tutore nominato all'interdetto dal giudice tutelare, deve essere proposto in contraddittorio col tutore stesso.

Cass. civ. n. 2239/1964

La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l'esercizio di una impresa da parte di un minore (art. 397 c.c.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo (di autorizzazione a contrarre mutuo) sia venuto a conoscenza ufficiale e certa (attraverso copia inviatagli di ufficio) anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell'impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

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