(massima n. 1)
In tema di istruzione tecnica preventiva, non è necessaria la formale prospettazione di un'azione nei confronti del destinatario perché la strumentalità del procedimento cautelare è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell'eventuale successivo giudizio di merito, sicché è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale, sì da consentire una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha disatteso l'eccepito difetto di instaurazione del contraddittorio nella fase di istruzione preventiva, sollevato dal convenuto sostenendo che il ricorso era stato a lui notificato per mera conoscenza, senza formulare specifiche censure al suo operato o domande nei suoi riguardi).