(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — resa esecutiva in Italia con L. 21 giugno 1971, n. 804 — i provvedimenti provvisori o cautelari (nella specie, il sequestro conservativo richiesto al giudice italiano) previsti dalle legge di uno Stato contraente possono essere chiesti all'autorità giudiziaria di tale Stato, quand'anche la competenza a conoscere del merito debba riconoscersi, in forza della convenzione medesima, al giudice di altro Stato contraente.