(massima n. 1)
Al fine dell'individuazione del giudice competente per l'attuazione di un provvedimento cautelare e d'urgenza occorre distinguere a seconda che il beneficiario del provvedimento stesso abbia preferito ricorrere alla forma coattiva diretta o, invece, si sia avvalso — come gli è alternativamente consentito — della normale procedura di esecuzione forzata notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, infatti, giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito, se risulta già instaurato il relativo giudizio; nella seconda, invece, competente è il giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie e così quello del luogo ove il provvedimento deve essere eseguito.