(massima n. 1)
In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., prima dell'inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest'ultimo č diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalitā tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilitā del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito.