(massima n. 1)
In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (in data 30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, conv. con modif. nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l'applicabilitā ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990) č applicabile ai giudizi non ancora conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato. In tale ipotesi, la declaratoria di inefficacia di un sequestro adottato in precedenza dal giudice istruttore resta regolata dall'art. 669 c.p.c., ditalchč la relativa istanza va rivolta al tribunale.