(massima n. 1)
In tema di procedimenti cautelari, disciplinati, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 353 del 1990 (30 aprile 1995), secondo il criterio, ivi delineato, del procedimento cautelare uniforme, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 673 del 1994 (che prevede l'applicabilitā ai giudizi in corso della predetta legge n. 353 del 1990, e, per ragioni di armonizzazione con la citata nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati e non convalidati) non č applicabile retroattivamente ai giudizi conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello stesso decreto, con sentenza di primo grado, anche se di rigetto della istanza di convalida, non ancora passata in giudicato.