(massima n. 1)
È valida, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell'atto di ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento cautelare, della domanda di merito concernente una controversia di lavoro, senza che assuma rilievo la circostanza che il giudice non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dall'art. 415 c.p.c. e che nel fissare l'udienza per la trattazione del merito, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 415, quinto comma, c.p.c., determinandosi, in tale evenienza, una nullità che resti sanata per effetto della comparizione del convenuto che abbia accettato il contraddittorio. Ne consegue che, rigettate le istanze cautelari, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è finalizzato alla prosecuzione del giudizio, sicché la sua notifica va fatta al procuratore costituito.