(massima n. 1)
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalitā di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attivitā e le formalitā di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica č destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalitā del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalitā disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivitā svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.