(massima n. 1)
Quando la notificazione al destinatario militare in attivitą di servizio non č eseguita a mani proprie, č necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalitą stabilite nell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ.. Il difetto di tale adempimento comporta la nullitą della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con la rimessione degli atti al giudice di primo grado, essendo detto adempimento posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla pił efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti. (Cassa con rinvio, Giud. pace Carinola, 30 Agosto 2002)