La pubblicità qui prevista per le udienze di discussione della causa vale per ogni grado di giudizio; la sua violazione è sanzionata con la
nullità dell’udienza e, conseguentemente, di tutte le attività ed i provvedimenti emanati nel corso dell’udienza stessa.
Solo se ricorrono ragioni collegate alla necessità di garantire la sicurezza dello Stato o relative all’
ordine pubblico ed al
buon costume, il giudice prescrive che l’
udienza si svolga a porte chiuse.
Nel corso dell’udienza il giudice dispone di c.d. poteri di polizia, che gli consentono di mantenere l’ordine ed il decoro; tra i poteri che gli vengono attribuiti vi è anche quello di condannare a pene pecuniarie con
ordinanza da emettere ex
art. 179 del c.p.c..
Secondo il disposto dell’
art. 84 delle disp. att. c.p.c. le udienze del
giudice istruttore non sono pubbliche e, pertanto, vi possono soltanto partecipare le parti assistite dai loro difensori.
Dal principio di pubblicità dell’udienza di discussione, qui sancito, se ne ricava che la partecipazione del pubblico non è consentita ad udienze diverse da quella di discussione o a quelle del processo di esecuzione.