(massima n. 1)
Il requisito della pubblicitā dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullitā dall'art. 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilitā di assistere all'udienza medesima, mentre č irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie, studio del pretore).