(massima n. 1)
La nullità della sentenza, in quanto pronunciata dopo la discussione della causa avvenuta davanti al collegio in Camera di Consiglio e non in pubblica udienza, come prescrive il primo comma dell'art. 128 c.p.c., non può essere sollevata d'ufficio, ma dalle parti nella prima istanza o difesa successiva alla verificazione e notizia della nullità (art. 157, secondo comma, c.p.c.); e poiché il principio della pubblicità, a presidio del quale la nullità è comminata, è stato violato fin dal momento in cui con la relazione del giudice istruttore le attività previste dall'art. 375 c.p.c. hanno avuto inizio, la parte interessata deve eccepire la nullità appena sia ammessa alla discussione; in difetto la parte stessa dimostra di voler rinunziare tacitamente a dedurre la predetta nullità (artt. 157, terzo comma, c.p.c.).