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Articolo 7 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Reclami

Dispositivo dell'art. 7 Codice delle assicurazioni private

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

MONICA B. chiede
sabato 30/09/2017 - Emilia-Romagna
“ASSICURAZIONE CAPO FAMIGLIA
buongiorno, ho una polizza capofamiglia nella quale è incluso anche il mio cane.
Quest'estate il cane ha fatto cadere mia madre (non convivente) la quale si è fratturata il femore, ha subito intervento e ora sta facendo terapie di recupero.
Appena accaduto ho telefonato all'assicurazione per sapere se la mia polizza copriva questo tipo di danno e dopo essersi consultati mi hanno detto di denunciare il sinistro.
Ora dopo 3 mesi e dopo perizie del loro studio mi hanno scritto quanto riporto "relativamente al sinistro in oggetto, sono spiacente doverLe comunicare che lo stesso non rientra in garanzia in quanto, dagli accertamenti eseguiti dallo studio peritale , è risultato che la danneggiata è sua madre.
Pertanto, come da Condizioni di Polizza, non Vi è rapporto di terzietà (vedi Condizioni di Polizza – danni a terzi – delimitazioni ed esclusioni)"
Sono rimasta allibita in quanto il fatto che fosse mia madre era informazione a loro già nota ed in tutte le successive mail intercorse non hanno (le Condizioni di Polizza ritengo siano documento a loro noto e che non aveva necessità di evidenza da parte di un perito)..
Chiedo quindi a voi un parere; in mail separata vi allego le Condizioni di polizza
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 11/10/2017
La denuncia di un sinistro così come il successivo esame peritale non possono dare automatico diritto ad una liquidazione del danno, trattandosi soltanto di presupposti necessari ai fini di un “eventuale” risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione.

Al di là dei presupposti oggettivi, infatti, l’impresa di assicurazione deve anche verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi che possano dare diritto al risarcimento, presupposti che nel caso di specie sono stati ritenuti mancanti.

Sotto quest’ultimo profilo si ritiene corretto il richiamo fatto dall’impresa di assicurazione alle Condizioni di assicurazione.
In particolare, a pag. 9 delle suddette condizioni, nel paragrafo dedicato ai “Danni a terzi”, sotto la voce “Delimitazioni ed esclusioni”, viene espressamente detto che non sono considerati terzi, oltre che ovviamente tutti coloro la cui responsabilità è coperta da assicurazione, anche il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone assicurate.

A tali soggetti, specificamente indicati e per i quali non è richiesto alcun rapporto di convivenza, va poi aggiunto qualsiasi altro parente o affine convivente.
Solo per quest’ultima categoria di soggetti, dunque, è richiesto il rapporto di convivenza al fine di escludere il risarcimento del danno, mentre per i genitori e gli altri soggetti prima elencati si prescinde da ogni rapporto di convivenza, operando in ogni caso l’esclusione del diritto ad essere risarciti.

Peraltro, non deve neppure meravigliare il fatto che l’impresa di assicurazione abbia repentinamente chiesto la denuncia del sinistro e avviato l’esame peritale, in quanto ciò risulta espressamente previsto dalle stesse condizioni di polizza.

In particolare a pag. 4 delle suddette condizioni, sotto la voce “Liquidazione dell’Indennizzo per la Sezione Danni a terzi”, è previsto espressamente che l’Assicurato deve prontamente denunciare, per iscritto, il Sinistro, configurandosi l’omissione o il ritardo di tale obbligo quale ipotesi di inadempimento agli obblighi previsti dalla legge (Artt.1913, 1914 e 1915 del Codice Civile) e potendo finanche comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.

Alla denuncia seguono:
a) l’apertura del sinistro, con comunicazione all’assicurato del numero di riferimento ed assegnazione dello stesso all’ufficio competente;
b) la verifica della regolarità amministrativa della Polizza e richiesta della documentazione necessaria;
c) l’eventuale incarico di consulenti per accertare le circostanze, le responsabilità e l’entità del danno (la c.d. perizia).

Solo una volta che siano state espletate le predette formalità, l’Ufficio potrà formalizzare la non operatività della polizza all’assicurato qualora il fatto sia escluso ai sensi di polizza, ciò che è proprio accaduto nel caso in esame.

Pertanto, non risulta sotto alcun profilo censurabile il modus operandi dell’impresa assicuratrice, avendo questa pedissequamente rispettato la sequenza procedimentale prevista dalle condizioni di polizza.

A questo punto non rimane che verificare se, in sede di stipula del contratto di assicurazione, sia stato rispettato il requisito della doppia sottoscrizione previsto dall’art. 1341 c.c., in quanto la clausola delle condizioni generali di contratto che esclude il risarcimento nell’ipotesi in cui terzo danneggiato sia il genitore dell’assicurato rientra, senza alcun dubbio, tra quelle clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità.

La mancanza della specifica approvazione per iscritto (ossia della doppia sottoscrizione), infatti, viene sanzionata dal codice civile con l’inefficacia della clausola interessata e con la nullità parziale dall’art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), applicabile ex art. 1469 bis c.c. ai contratti del consumatore, qual è quello concluso con banche, assicurazioni o società di comunicazioni, soggetti giuridici che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate (su moduli o formulari), mentre l'altro contraente (utente, consumatore) si limita ad aderire automaticamente alla sottoscrizione.

E’ vero che costituisce un’ipotesi molto remota il fatto che l’impresa di assicurazione abbia potuto trascurare di far specificamente approvare un tale tipo di clausola, ma purtroppo non si intravedono altri rimedi per far ricadere il sinistro nella copertura assicurativa.

Sarebbe anche inutile presentare reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (I.V.A.S.S.), Servizio Tutela degli Utenti, come previsto a pag. 5 delle Condizioni generali di polizza, in quanto, in presenza di una clausola di tale tipo, regolarmente approvata e sottoscritta, tale autorità non potrebbe adottare una diversa soluzione.