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Articolo 211 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

Dispositivo dell'art. 211 Codice della strada

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Massime relative all'art. 211 Codice della strada

Cass. civ. n. 16243/2011

La controversia promossa da un privato, nei confronti del Comune, avverso l’invito al pagamento emesso da quest’ultimo al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la chiusura di un passo carrabile, aperto senza autorizzazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente alla materia delle violazioni di norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni.

Cass. civ. n. 10650/2007

Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi odi rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, e sostitutivo di esso in modo da attuare la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione. Ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (fattispecie avente ad oggetto l’ordine di rimborso all’amministrazione delle spese sostenute perla rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale).

Cass. civ. n. 223/2001

In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, quando il giudice, per espressa previsione di legge (quale l’art. 211, comma settimo c.d.s.), può conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo quando l’opposizione investa un’ordinanza-ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche nel caso in cui riguardi la sola sanzione accessoria, costituente unico oggetto dell’ordinanza ingiunzione per effetto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Cass. pen. n. 3623/1998

Non è configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), nel caso di inottemperanza ad un'ordinanza del sindaco con la quale, a tutela della sicurezza della circolazione, venga ingiunto lo sgombero di materiali depositati sulla sede stradale, giacché il deposito di tali materiali è già previsto e sanzionato in via amministrativa dall'art. 15, comma 1, lett. f), 2 e 3 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che commina anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese; obbligo che forma oggetto di ingiunzione prefettizia ai sensi dell'art. 211, comma 3, del citato D.L.vo, alla cui eventuale inosservanza fa seguito, ai sensi del successivo comma 4, l'esecuzione dei lavori di ripristino a cura dell'ente proprietario della strada, con addebito delle spese all'obbligato.

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