(massima n. 1)
Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi odi rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, e sostitutivo di esso in modo da attuare la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione. Ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (fattispecie avente ad oggetto l’ordine di rimborso all’amministrazione delle spese sostenute perla rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale).